31-07-2019
SCADENZA DEI TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE TER*
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*PROROGA: Riaprono i termini della Rottamazione ter e del saldo stralcio fino al 31 luglio 2019.

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SANATORIA/CONDONO CARTELLE ESATTORIALI

La definizione agevolata ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, alias Condono\Sanatoria delle Cartelle Esattoriali, è stata introdotta dall’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193. I beneficiari sono tutti i contribuenti per le cartelle emesse dall’ente di riscossione entro il 31.12.2015. Il provvedimento riguarda soltanto i tributi dell’Agenzia delle Entrate, Contributi Inps ed Inail, e vi rientrano anche le multe per le violazioni al Codice della Strada, ma unicamente per la parte relativa agli interessi.

SONO SOGGETTI BENEFICIARI DELLA SANATORIA:

  • Tutti i contribuenti che hanno ricevuto una cartella di pagamento tra il 2000 ed il 2015, per cui: persone fisiche, enti, società, imprese, lavoratori autonomi e professionisti.

  • Tutti i contribuenti che hanno presentato istanza di rateizzazione di una cartella, purché in regola con i versamenti delle rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In questi casi, l’Agente di Riscossione provvede a ricalcolare l’importo della nuova cartella condonata, tenendo conto di quanto già versato come capitale ed interessi legali, aggio e spese di rateazione e notifica della cartella. Se l’importo già versato dovesse ricoprire il debito ricalcolato da Equitalia, secondo le condizioni della sanatoria, il contribuente non deve più nulla, ma dovrà, in ogni caso, presentare la domanda di adesione alla rottamazione dei ruoli. Per chi, invece, alla data della rottamazione avesse già interamente versato le somme dovute all’ente di riscossione, non è prevista alcuna possibilità di presentare istanza di rimborso per le sanzioni, interessi di rateazione, mora o somme aggiuntive, dovute sui contributi e premi previdenziali.

NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI SANATORIA LE CARTELLE DI PAGAMENTO RELATIVE A:

  • Iva sull’importazione

  • Multe UE

  • Multe derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti

  • Multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti o sentenze penali di condanna

CONDIZIONI PER LA RICHIESTA DEL CONDONO:

In caso di adesione, con il primo pagamento o in unica soluzione, scatta in automatico la revoca dei piani di rateazione in corso.

PURTROPPO NON E’ PREVISTA NESSUNA POSSIBILITA’ DI RIDUZIONE DEI RUOLI, SE L’ULTIMA RATA SCADE ENTRO LA FINE DELL’ANNO 2016.

Tra le condizioni richieste per il Condono Cartelle Esattoriali, il provvedimento prevede anche quella di dover rinunciare a eventuali contenziosi in corso, mediante la rinuncia scritta in sede di presentazione del modello di adesione alla definizione agevolata, entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle norme.

Attraverso la sanatoria, quindi, tutti questi contribuenti hanno la possibilità di sanare il proprio debito, ossia, di cancellare i debiti iscritti a ruolo, pagando le vecchie cartelle senza sanzioni ed interessi mentre sarebbero dovuti gli interessi legali, ossia, se sarà calcolato o meno il forfait del 3% sulle somme iscritte a ruolo e sugli interessi di mora ma per averne la certezza, occorre attendere il testo del decreto.

In altre parole, grazie alla sanatoria cartelle esattoriali 2017, i beneficiari della rottamazione delle cartelle, potrebbero ottenere così un considerevole sconto sull’ importo della cartella di pagamento, un risparmio che secondo i primi calcoli potrebbe attestarsi anche sul 50% ma molto dipenderà dal tipo di sanzione applicata, l’imposta omessa e quanto è vecchia la cartella.

COME PRESENTARE ISTANZA DI ADESIONE AL CONDONO:

Per presentare istanza di adesione al Condono delle Cartelle Esattoriali, si deve attendere la pubblicazione del modulo domanda che dovrebbe avvenire entro il 31 ottobre 2016, che troverai pubblicato anche nella sezione modulistica di questo sito.

Una volta pubblicato il modulo domanda adesione rottamazione dei ruoli, il contribuente interessato al condono, dovrà aderire entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, cioè entro e non oltre il 21 gennaio 2017. In sede di compilazione del modulo, si dovrà, poi, scegliere la modalità di pagamento della nuova cartella scontata, cioè se in un’unica soluzione o a rate.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA CARTELLA SCONTATA:

Si potrà optare per il pagamento a mezzo:

  • Domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore

  • Bollettini precompilati

  • Presso gli sportelli dell’agente di riscossione alla scadenza

 E’ possibile pagare anche a rate, ma il numero massimo delle rate sarà pari a quattro e l’ultima avrà scadenza entro il 5 marzo 2018. Per chi paga a rate, le prime due saranno ciascuna di importo pari ad un terzo del dovuto e le ultime due ad un sesto. Ad es. nel caso in cui l’importo dovuto fosse pari ad €. 30.000, l’importo della prima rata sarà pari ad €. 10.000, della seconda sarà pari ad €. 10.000, mentre la terza e la quarta saranno pari ad €. 5.000 caduna.

Sulle rate, inoltre, saranno calcolati gli interessi, e le prime tre rate dovranno essere comunque versate entro il 15 dicembre 2017 e l’ultima, la quarta, entro il 15 marzo 2018. 

Entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto, poi, l’ente di riscossione, comunica a chi ha aderito alla rottamazione, l’importo totale dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna.

Per chi richiede l’adesione ma poi non paga o le paga in ritardo o in modo insufficiente le rate dovute, il fisco sarà inflessibile facendo decadere immediatamente la rottamazione con la conseguente ripresa del calcolo delle sanzioni e interessi delle vecchie cartelle.